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Ministero dello sviluppo economico
Legge n° 248 del 4 agosto 2006
Titolo I
cittadino consumatore
rapporto sui primi sei mesi di attuazione della legge
Sommario:
(Estratto dal Titolo I della Legge 248/2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 186 dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183/L) (*)
Art. 2 - Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali
Art. 3 - Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale
Art. 4 – Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell’attività di produzione di pane
Art. 5 - Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
Art. 6 – Interventi per il potenziamento del servizio di taxi
Art. 7 – Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati
Art. 9. – Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari
Art. 10 – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
Art. 14 – Integrazione dei poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
(*) In questo rapporto, realizzato a cura della Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori, vengono presi in considerazione gli articoli della legge che hanno comportato adempimenti di carattere esecutivo
Articolo 2
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali
Sommario:
(*) Il monitoraggio in questione, realizzato con la preziosa collaborazione del Ministero della Giustizia e degli Ordini e Collegi professionali, che hanno fornito la documentazione, potrebbe non rivelarsi esaustivo per la difficoltà di raccogliere informazioni in un periodo di parziale chiusura degli uffici. Il testo dei Codici deontologici modificati ai sensi della L. 248/06 e trasmessi dai rispettivi Ordini sono disponibili presso l’ufficio B2 della D.G.A.M.T.C..
Art. 2
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione
delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta
nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che
prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle
prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto e' verificato
dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società
di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività
libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a
più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti
previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe
massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle
spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito
patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni
appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base
di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.
2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti
abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le
prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della
qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a
decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni
caso nulle.
Art. 3
Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale
Sommario:
Art. 3.
Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale
1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e
libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo
condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' di
assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo,
lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti
limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per
l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della
somministrazione degli alimenti e delle bevande;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima
tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali,
fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a
livello territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal
diritto comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo
allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi
commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i
medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti
di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con
l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienicosanitarie.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale
incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi
e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.
Art. 4
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell’attività di produzione di pane
Sommario:
Art. 4.
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane
1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della
panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956,
n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono
soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata
dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari
e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di
agibilità dei locali, nonche' dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva,
che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme
igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.
2-bis. E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei
prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi
dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle
prescrizioni igienico-sanitarie.
2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al
diritto comunitario:
a) la denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di
produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di
produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla
conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli
impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del
processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie
panarie esistenti a livello territoriale;
c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione dello stato o del metodo di
conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonche' delle
eventuali modalità di conservazione e di consumo.
3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di
vigilanza
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22,
commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 5
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
Sommario:
Art. 5.
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di
automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti
a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede
l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma
incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale
e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza
personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo
aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal
produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma
1, purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli
acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.
149, ed ogni altra norma incompatibile.
3-bis. Nella provincia di Bolzano e' fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di
uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità
medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 574.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e'
aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere
almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a
rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al
dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti
parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»;
al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha sede
la societa»; al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge e' soppressa la parola:
«distribuzione,».
6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai
seguenti:
«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al
comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa
cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli
aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475».
6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e' inserito il seguente:
«4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di
quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.».
7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' abrogato.
Art. 6
Interventi per il potenziamento del servizio di taxi
Sommario:
Art. 6.
Interventi per il potenziamento del servizio di taxi
1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di
offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al
principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e
dei servizi, nonche' la funzionalità e l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della
mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità
europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i
comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio
1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:
a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di
controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per
l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono,
in deroga alla disciplina di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla
guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida
devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere
trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del servizio;
b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in
deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad
assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di
nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata
legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso
di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che
assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in
misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la
restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte
al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza
dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;
c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata
legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della
medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare
particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero
proporzionato alle esigenze dell'utenza;
d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di
utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie
di utenti. In tal caso, l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla
lettera a);
e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e
tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di
taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;
f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per
percorsi prestabiliti;
g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la
regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di
svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti
in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.
2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica e
il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n.
21, e della disciplina adottata dalle regioni.
Art. 7
Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati
Sommario:
Art. 7.
Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati
1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione
di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere
richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa
data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
Art. 9
Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari
Sommario:
Art. 9.
Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari
1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il sistema della
rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone
l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il
collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo le modalità prefissate
d'intesa dai medesimi Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito
internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e
gestori del servizio di telefonia.».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al
dettaglio dei prodotti agro-alimentari.».
Art. 10
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
Sommario:
Art. 10.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può
essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di
contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341,
secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata
espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di
modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o
mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende
approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in
sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente
articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano
contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non
recare pregiudizio al cliente».
2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto
senza penalità e senza spese di chiusura.
Art. 14
Integrazione dei poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Sommario:
- Il testo dell’articolo 14
- Impegni (art. 14 ter della legge 287/90)
- Delibera dell'Autorità del 12 ottobre 2006
- Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'art. 14 ter della legge 287/90
- Formulario per la presentazione degli impegni
- Programmi di clemenza (art. 15 comma 2 bis della legge 287/90)
- Avviso di consultazione pubblica: adozione di un programma di clemenza
Art. 14.
Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
1. Al capo II del titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i
seguenti:
«Art. 14-bis. - (Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e
irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la
sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 non possono essere in ogni caso rinnovate o
prorogate.
3. L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari,
può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
Art. 14-ter. - (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per
l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del
Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili
anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei
limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il
procedimento senza accertare l'infrazione.
2. L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 può
irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o
fuorvianti».
2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio
provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese
nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria
può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario.».
Art. 14-bis.
Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da
parte delle imprese interessate e' parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle
reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle
comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, salva la disciplina
recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati nelle
raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga gli
impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli
obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori
dall'Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la
proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorità tiene
conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento
sanzionatorio applicabile al caso concreto.
Andamento prezzi settori legge 248 |
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